L’artigianato, con i suoi prodotti e i suoi servizi, costituisce l’anima del made in Italy, lo stile che il mondo ci invidia. L’eccellenza dell’artigianato italiano è il taglio perfetto di un abito, l’incisione di un gioiello, un’asola rifinita con cura, un impianto installato ‘a regola d’arte’, le macchine utensili realizzate ‘a misura’ di chi dovrà usarle, un infisso in legno senza difetti. Tutto questo, e molto altro, è la storia e la cultura del nostro Paese, è la tradizione produttiva italiana capace di trasformarsi e di inventare soluzioni tecnologiche innovative. L’artigianato è l‘arte di saper fare’ e il ‘saper fare ad arte’. E’ lo straordinario equilibrio tra l’intelligenza della mano, la creatività della mente, la passione del cuore. Tutto questo sono 1 milione e mezzo di imprese appartenenti a decine di settori che, in Confartigianato, sono organizzati in 7 Aree d’impresa, 12 Federazioni di categoria, 46 Associazioni di Mestiere. |
SPECIALE CORONAVIRUS:
19/06/2020 - REGIONE ABRUZZO - ORDINANZA N.74 DEL 14.06.2020:
La Regione Abruzzo approva ulteriori Protocolli di Sicurezza in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 con modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all’Ordinanza n. 70. - VAI ALLA PAGINA
10/06/2020 - CONFERENZA DELLE REGIONI - AGGIORNAMENTI PROTOCOLLI SICUREZZA ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
La Conferenza delle Regioni ha pubblicato in data di ieri un aggiornamento delle schede tecniche allegate al DPCM del 17 maggio relativamente alle linee-guida per lo svolgimento delle attività economiche e produttive.
(SCARICALO QUI)
In particolare, per il settore del benessere, la scheda è stata integrata con indicazioni relative ai tatuatori, all’utilizzo di bagno turco e sauna, ai centri massaggi e centri abbronzatura, oltre a qualche piccola modifica riguardante anche le attività di acconciatura ed estetica.
Relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, si sottolinea che – a livello generale - in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si è ritenuto di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Le indicazioni operative fornite, in continuità con quelle di livello nazionale ed eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, devono essere adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure.
Le procedure previste possono coincidere con quelle già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Al fine di favorire l’immediata individuazione delle novità, oltre ad allegare il testo completo delle Linee-guida, si fornisce un prospetto di confronto tra la precedente e la nuova scheda relativa ai servizi alla persona. (SCARICALO QUI)
07/06/2020 - REGIONE ABRUZZO - ORDINANZA N.70 DEL 07.06.2020:
La Regione Abruzzo, in ottemperanza ai nuovi Protocolli sulla Sicurezza approvati dalla Conferenza delle Regioni, Adotta le ulteriorir misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19- VAI ALLA PAGINA
28/05/2020 - REGIONE ABRUZZO - ORDINANZA N.65 DEL 22.05.2020:
La Regione Abruzzo pubblica ulteriori Protocoli di Sicurezza per le seguenti tipologie di attività:
1. Protocollo di sicurezza per gli uffici aperti al pubblico
2. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura
3. Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di manutenzione del verde
4. Protocollo di sicurezza per l'esercizio dei parchi zoologici
5. Protocollo di sicurezza per l'esercizio dei parchi avventura
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22/05/2020 - REGIONE ABRUZZO - ORDINANZA N.62 DEL 20.05.2020:
La Regione Abruzzo, in conformità alle Linee Guida e ai Protocolli allegati al DPCM 17 maggio 2020, e in particolare nell’Allegato 17, approva i Protocolli di Sicurezza per le attività economiche e produttive per la corretta applicazione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Con la presente ordinanza sono da considerare superate le precedenti emesse in materia di contenimento e contrasto dell'emergenza in corso. VAI ALLA PAGINA
15/05/2020 - LE RIAPERTURE DAL 18 MAGGIO IN ABRUZZO - ORDINANZA N.59 DEL 14/05/2020 DEL PRESIDENTE MARCO MARSILIO:
L’Ordinanza 59 firmata dal Presidente Marsilio il 14.05.2020 ha stabilito la possibilità di riaprire per i ristoranti, i bar e in generale per chi opera nel settore della ristorazione e della somministrazione di alimenti; per gli stabilimenti balneari, le strutture alberghiere e le strutture ricettive all’aperto; per i rifugi in montagna, gli agriturismi, le autoscuole, le attività commerciali su aree pubbliche e le attività commerciali in genere.
Vediamo alcuni particolari, rinviando all’Ordinanza e agli Allegati sotto riportati le specifiche ed i dettagli per ogni Settore/Categoria di Attività.
I ristoranti e i bar - Nei Ristoranti in Abruzzo si potrà andare solo previa prenotazione. I tavoli avranno una distanza fra di loro di almeno un metro: posti ridotti rispetto alla capienza normale, dal momento in cui dovranno essere calcolati almeno 2 metri quadrati a cliente. Vietati buffet e menu cartacei: si consigliano menu scritti su lavagne o consultabili su app. Si invita a pagare con metodi elettronici (meglio carte contactless). Le mascherine andranno utilizzate per i clienti nei casi in cui si vogliano recare ai servizi igienici o si rechino alla cassa: ad ogni modo, al tavolo non è necessario, ovviamente, avere la mascherina. Discorso differente per i lavoratori: guanti e mascherina sia in cucina sia per i camerieri - Per quanto riguarda i Bar in Abruzzo, oltre alle misure normali su igiene e sicurezza, dovranno essere adottati sistemi di contingentamento degli ingressi per evitare assembramenti. Vietato giocare a carte, anche all’aperto.
Gli stabilimenti - Si potrà andare in spiaggia anche quest’anno: ingressi contingentati, con un ingresso ed una uscita distinti. La distanza minima tra le file degli ombrelloni è di 3,50 metri e fra gli ombrelloni della stessa fila è di 3,50 metri; l’area complessivamente destinata ad ogni ombrellone non può comunque essere inferiore a 12 metri quadrati. Per quanto riguarda le sdraio, le sedie e i lettini bisognerà garantire il distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone vicino di almeno 1,50 metro. Lettini distanti fra di loro almeno 2 metri. Stesse misure anche per le spiagge libere con ipotesi di convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare da parte del Comune di riferimento. I bagnini in caso di intervento di soccorso non potranno fare la respirazione bocca a bocca.
Alberghi, campeggi e villaggi - Riaprono anche alberghi, strutture ricettive, campeggi e villaggi. Previsto un protocollo di sicurezza e azioni ad esso collegate che devono essere annotate in un registro: fra queste, la sanificazione, i disinfettanti usati, il personale che avrà condotto le operazioni in quella determinata data. Anche in questo caso, particolare attenzione andrà posta per evitare gli assembramenti in fase di arrivo o partenza. Nei campeggi e nei villaggi sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli gruppi le attività di svago e animazione, con spazi ed orari in modo da permettere sempre il distanziamento anche per quanto riguarda i miniclub, privilegiando aree all’aperto. Le attività sportive a squadre che non consentono il distanziamento sociale sono limitate. L’utilizzo delle piscine interne alle strutture ricettive può essere consentito solo in funzione di una limitazione di accessi.
Abbigliamento - Novità per quanto riguarda le linee adottate dalla Regione Abruzzo in questo settore. L’obbligo di sanificazione è legato alle cabine ma non agli abiti, il che riduce, almeno in parte, i costi per gli esercenti. Mascherine: per i clienti, le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire solo se si presentano sintomi o si sospetta di essere malati (o se si presta assistenza a persone malate), salvo che intervenga una norma nazionale che ne preveda, in ogni caso, l’utilizzo obbligatorio. Per i commercianti, dipendenti, famigliari, qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie
I rifugi - Anche per quanto riguarda i rifugi si prevedono attività costanti di pulizia quotidiana e sanificazione. È assolutamente vietato l’utilizzo dei bivacchi incustoditi almeno in questa fase, tranne in caso di emergenza; comunque l’accesso equivale ad accettazione del rischio di contagio da Covid-19. È necessario usare una tenda od un sacco bivacco all’esterno.Si raccomanda in via prioritaria di utilizzare gli spazi aperti nella somministrazione di alimenti e bevande.I gruppi di clienti dovranno essere limitati a poche persone (ad esempio, al massimo 5 persone) per poter mantenere il distanziamento efficace per la riduzione del contagio. Anche queste indicazioni chiaramente potranno variare in base ai decreti periodici emanati a livello nazionale o regionale.
Le attività all’aperto consigliate e non:
· Alpinismo e/o Scialpinismo e/o Escursionismo (estivo o invernale): praticabile seguendo le indicazioni di distanziamento come indicato e di uso della mascherina e lavaggio mani;
· Eliski: non praticabile per spazio disponibile ristretto sull’elicottero;
· Vie ferrate: praticabile seguendo le indicazioni di uso della mascherina e disinfezione delle mani e corde/catene e materiale;
· Arrampicata su ghiaccio: rivalutazione nel prossimo inverno in base all’andamento della pandemia:
· Arrampicata su roccia: praticabile seguendo le indicazioni di uso della mascherina e disinfezione delle mani e corde/catene e materiale;
· Alpinismo extraeuropeo: al momento da valutare in base ad apertura delle frontiere e fortemente sconsigliato per inattendibilità situazioni in alcune aree e per problematicità in caso di esordio di malattia in paese extraeuropeo. Da notare che nessuna compagnia copre i trasferimenti sanitari in corso di pandemia;
· Canyoning: praticabile seguendo le indicazioni di uso della mascherina e disinfezione delle mani.
VAI AL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DI CONDIVISIONE DELLE REGIONE SULLE RIAPERTURE DAL 18 MAGGIO
DI SEGUITO L'ORDINANZA N.59 DELLA REGIONE ABRUZZO E GLI ALLEGATI DA SCARICARE:
OP.G.R. n. 59 del 14.05.2020
Allegato 1 - Ristorazione
Allegato 2 - Somministrazione alimenti
Allegato 3 - Stabilimenti balneari
Allegato 4 - Strutture alberghiere
Allegato 5 - Strutture ricettive all'aperto
Allegato 6 - Rifugi
Allegato 7 - Agriturismi
Allegato 8 - Autoscuole
Allegato 9 - Attività commerciali aree pubbliche
Allegato 10 - Attività commerciali in sede fissa
14/05/2020 - SIMULAZIONI RIAPERTURE ESTETICA E ACCONCIATURA COME DA ORDINANZA N.56 DEL 06.05.2020 DELLA REGIONE ABRUZZO - VAI ALLA PAGINA
08/05/2020 - PRECISAZIONI ORDINANZA N.56 REGIONE ABRUZZO:
Riportiamo il testo e l'Ordinanza (da scaricare QUI)
"PRECISAZIONI IN MERITO ALL’ORDINANZA 56 DEL 06/05/2020"
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle are di servizio e rifornimento carburante si applica il punto 5 dell’Ordinanza n. 56/2020. Pertanto, questi esercizi possono effettuare esclusivamente la vendita per l’asporto, anche senza previa prenotazione, di cibo pronto, caffè, cappuccini o altre bevande. Rimane fermo il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande lungo le autostrade si applica l’art. 1, comma 1 lett. bb) del D.P.C.M. 26 aprile 2020. Il commercio ambulante di alimenti è consentito ESCLUSIVAMENTE all’interno dei mercati nel rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza n. 54/2020.
PUNTO 10 – IMPRESE ARTIGIANE Le imprese artigiane che possono riaprire dal 18 maggio 2020 con le modalità previste dal punto 10 dell’Ordinanza n. 56/2020, che riportiamo a seguire:
"10) che, dal 18 maggio 2020, sono consentite le attività di tutte le imprese artigiane, a condizione che:
a) siano iscritte all’albo di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e alla L.R. 30 ottobre 2009, n. 23;
b) non siano in modalità aperta al pubblico, ma che le consegne delle forniture e dei prodotti avvenga, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza dei clienti o dei fornitori sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e/o dei documenti di trasporto;
c) il lavoro venga svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o soci partecipanti all’attività, senza la presenza di dipendenti;
d) l’attività venga svolta con la presenza, all’interno dei locali, di una sola persona (titolare, collaboratore familiare o socio partecipante). La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di conviventi;
e) sia effettuata, previamente alla riapertura delle attività, la sanificazione dei locali e, nel caso in cui nel medesimo locale l’attività venga svolta da più persone, sia rispettato il distanziamento sociale delle postazioni di lavoro e sia adottato l’uso di mascherine e guanti;
f) la sanificazione avvenga con cadenza giornaliera;"
sono esclusivamente quelle con codici ATECO non contemplati dall’allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020. (da scaricare qui)
Alle imprese artigiane che già operano ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020, NON SI APPLICA l’Ordinanza n. 56/2020."
06/05/2020 - REGIONE ABRUZZO: Nuove disposizioni per aperture esercizi commerciali, attività artigianali, mercati, parrucchieri, estetisti e centri benessere
Con l'Ordinanza numero 56 del 06/05/2020, l'Abruzzo, in linea con altre Regioni, adotta nuove disposizioni per gli esercizi commerciali, le attività artigianali, i mercati, gli acconciatori, gli estetisti, i tatuatori e i centri benessere. L'ordinanza è inerente anche alla manutenzione di camper e roulotte.
Per quanto riguarda i servizi alla persona, le attività delle imprese artigianali riprenderanno il 18 maggio. Gli artigiani dovranno seguire un rigido protocollo per garantire la salute dei loro clienti. Per quanto riguarda le attività commerciali e di vendita al dettaglio dal 6 al 17 maggio vengono confermate le disposizioni relative all’asporto e alla consegna a domicilio, rimane il divieto di consumo di cibi e bevande dentro i locali o nelle immediate vicinanze. Non vige il divieto di svolgimento del mercato settimanale nei Comuni in cui è fissato in un giorno festivo o se cade nel giorno del santo patrono. Prosegue per altre due settimane la chiusura degli esercizi commerciali del settore alimentare nelle giornate di domenica.
SCARICA QUI L'ORDINANZA N.56 CON GLI ALLEGATI DI APPROFONDIMENTO - ATTENZIONE AGLI ALLEGATI DOVE SONO RIPORTATI I PROTOCOLLI DA SEGUIRE PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' IN TEMA.
05/05/2020 - MODIFICHE AL DPCM DEL 26 APRILE 2020 - Aggiornati gli allegati del DPCM del 26 aprile 2020. (scarica QUI)
A partire dal 6 maggio riaperte altre attività commerciali e produttive quali: il commercio al dettaglio di natanti e biciclette; il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; nonché le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.
26/04/2020 - DPCM 26 APRILE 2020 - "FASE 2"
LE RIAPERTURE E LE MISURE DI SICUREZZA PER LE IMPRESE
In Gazzetta Ufficiale (n.108 del 27-04-2020) l'atteso DPCM del 26 aprile 2020 con il quale il Governo detta le regole per l'allentamento delle restrizioni per persone fisiche e imprese in vista della c.d. "Fase 2" e per le riaperture delle attività imprenditoriali. Le sue disposizioni si applicano a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio, e sostituiscono alcune delle disposizioni del DPCM 10 aprile. Continuano ad applicarsi misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Il Decreto contiene 10 articoli e 10 allegati (vedi in fondo) - Dal 4 maggio le prime riaperture riguarderanno le imprese di costruzioni, le industrie manifatturiere, estrattiva, automobilistica, tessile e del vetro. Via libera anche alla fabbricazione dei mobili e al commercio all'ingrosso funzionale.
Approfondimenti sugli aspetti riferiti al mondo delle imprese:
Decreto 26 aprile: attività consentite
Il Decreto 26 aprile, all'art.2 continua a sospendere tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 (modificabile dal MISE, sentito il MEF) a partire dal 4 maggio 2020, che possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Le attività sospese, invece possono sempre essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Sono comunque consentite:
• le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali;
• l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
• ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
Le imprese la cui attività è consentita, sono tenute a rispettare i Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (allegato 6), cantieri (allegato 7), trasporto e logistica (allegato 8), trasporto pubblico (allegato 9) ma anche Misure per gli esercizi commerciali (allegato 5).E si aggiunge che la loro mancata attuazione, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le attività sospese devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
Decreto 26 aprile: attività non consentite
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa
comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Regioni e monitoraggio
Alle Regioni viene assegnato
il monitoraggio con cadenza giornaliera dell'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Dati che vengono poi comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico.
In caso di
aggravamento del rischio sanitario (i cui principi sono riportati all'allegato 10, ma sono in vista criteri dal Ministero Salute) dovranno essere prese le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento -
VAI ALLA SEZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS DEL SITO WEB DELLA REGIONE ABRUZZO
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352)
(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)
Allegato 1 Commercio al dettaglio
Allegato 2 Servizi per la persona
Allegato 3
ATECO
Allegato 4 Misure igienico-sanitarie
Allegato 5 Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 6 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020
Allegato 7 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Allegato 8 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Allegato 9 Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
Allegato 10 Principi per il monitoraggio del rischio sanitario
LE SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE/SETTORI DI ATTIVITA'
BENESSERE (ACCONCIATORI- ESTETISTI- ODONTOTECNICI) - vai alla pagina
IMPIANTI - vai alla pagina
ALIMENTAZIONE - vai alla pagina
COSTRUZIONI (EDILIZIA - PULIZIE) - vai alla pagina
PULITINTOLAVANDERIE - vai alla pagina
AUTORIPARAZIONE - vai alla pagina
TRASPORTI - vai alla pagina
RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI - vai alla pagina
NELLA SEZIONE SICUREZZA: COVID-19 e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro - Le linee guida per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione
DECRETI E CIRCOLARI PRECEDENTI AL DPCM DEL 26/04/2020
DOMANDE E RISPOSTE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTIVITA': AGGIORNAMENTI DAL DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 10 APRILE 2020
Pubblichiamo domande e risposte aggiornate prodotte da Confartigianato Nazionale. Possono essere un aiuto per chi ha un'attività nei diversi settori dell'artigianato, e non solo, ed in questo momento ha bisogno di chiarimenti. Sono giorni di incertezza per tutti gli italiani. I decreti si susseguono a ritmo quasi quotidiano, scanditi dalla necessità di affrontare una situazione che muta in tempo reale. Per gli imprenditori dell’artigianato, ai doveri di cittadini si aggiungono le responsabilità che sentono verso i collaboratori, i clienti, il territorio.
Nel Dossier dedicato a diversi settori e attività produttive, Confartigianato propone per gli acconciatori di applicare misure organizzative e igienico-sanitarie che integrino le stringenti disposizioni già previste dalla normativa di settore e dai Regolamenti regionali e comunali. Molte di queste misure sono applicabili anche ai centri di estetica.
ATTIVITA' ESSENZIALI: IL DPCM DEL 10 APRILE
Dpcm 10 aprile 2020, dal 14 aprile, apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati, silvicoltura e industria del legno.
Il Decreto riepiloga e aggiorna tutte le misure di contenimento della diffusione del Coronavirus sin qui adottate nel tempo con vari precedenti decreti, nel dettaglio riporta:
-Le misure di contenimento del contagio applicate a livello nazionale
-Le misure di contenimento del contagio da applicare per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali aperte
-Le misure di informazione e prevenzione sul territorio nazionale
-Le disposizioni di ingresso e transito in Italia.
Dal 14 aprile cessano di produrre i loro effetti i DPCM dell’8, 9, 11, 22 Marzo e 1 Aprile.
Decreto del Mise del 25 Marzo 2020
Il Governo ha modificato e ristretto, rispetto al Dpcm del 22 marzo, la lista delle imprese che possono proseguire l’attività fino al 3 aprile. Il nuovo elenco è contenuto in un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico adottato ieri. Nell’allegato al Decreto sono state apportate modifiche sia inserendo Codici Ateco che non erano previsti, consentendo quindi alcune attività, sia specificando Codici Ateco di macro settori il cui Codice Macro era ricompreso nell’Allegato del DPCM del 22 marzo, sia eliminando Codici Ateco di settori non considerati essenziali.
Le imprese le cui attività sono sospese fino al 3 aprile per effetto del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza
Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile.
Al Decreto del MISE si aggiunge la Circolare del MINISTERO DELL'INTERNO sulle limitazioni per gli esercizi commerciali
“………Non ci sono più differenziazioni circa le limitazioni, nei giorni prefestivi e festivi, per le medie e grandi strutture di vendita, nonché per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.
Tali strutture ed esercizi, come le altre attività commerciali, possono rimanere aperti in tutti i giorni della settimana, ma comunque sempre limitatamente alla vendita dei prodotti di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 11 marzo 2020, per come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del d.P.C.M. 22 marzo 2020, ai sensi del quale "è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
Nei mercati, sia all'aperto sia coperti, - precisa ancora la circolare - può essere svolta unicamente l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, sempre ai sensi del citato d.P.C.M. 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo. Nel permanere il generale divieto di ogni forma di assembramento resta altresì ferma, in tutti i casi sopra indicati, la necessità che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione degli accessi e degli orari di apertura.”
VAI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO