Case, edifici pubblici, strade, infrastrutture: tutto ciò che ci circonda è il risultato del lavoro di migliaia di imprese che costruiscono l’ambiente in cui viviamo. Dalle abitazioni private fino alle piattaforme offshore che galleggiano sull’oceano, gli artigiani delle costruzioni sono campioni mondiali per qualità, sicurezza, eleganza, innovazione delle loro opere.
In Confartigianato gli imprenditori delle costruzioni sono organizzati in 4 Associazioni di mestiere:

  1. Edilizia;
  2. Imprese di pulizia;
  3. Marmisti;
  4. Imprese del verde.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

 

EDILIZIA

Per l’Edilizia sono previste misure specifiche: si tratta dei provvedimenti emanati dalle parti sociali nazionali, che alla luce dell’emergenza COVID-19 e delle relative disposizioni governative per fronteggiare i rischi di contagio, contengono le misure emergenziali rivolte a imprese e lavoratori, da attuarsi anche mediante l’intervento diretto delle Casse Edili/Edilcasse del territorio.
 
SEGNALIAMO:
 
DA CASSA EDILE DI L’AQUILA
Con valuta 6 Aprile la Cassa Edile di L’Aquila ha anticipato il pagamento dell’APE/2020, come previsto dall’Accordo sindacale delle Parti Sociali del 23 marzo 2020. Ai lavoratori aventi diritto, entro la prima decade di Aprile, sarà liquidata l’APE/2020 ed entro il 30 Aprile, l’80 % degli accantonamenti effettivamente versati per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019, come da Comunicazione n. 702 del 24/03/2020 della CNCE. Per accedere al beneficio, i lavoratori che non avessero già provveduto dovranno comunicare il proprio IBAN attraverso QUESTO MODELLO
 
 
 
DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI 
 
 
 
 
 
 
L'AVVIO DEL CANTIERE IN EMERGENZA DA COVID-19 PREVEDE L'APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO BEN PRECISE. I NOSTRI UFFICI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE AI NUMERI SOTTO INDICATI PER UNA CONSULTAZIONE E PER IL SUPPORTO ADEGUATO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA NECESSARIA.
 
SUGGERIAMO DI VISITARE LE PAGINE "SICUREZZA" E "PRIVACY" PER GLI ULTERIORI ADEMPIMENTI. 
 
 
E' POSSIBILE SCARICARE I SEGUENTI DOCUMENTI:  ACCORDO PARTI SOCIALI AGGIORNATO AL 24.04.220   e  SCHEDA RIASSUNTIVA PROTOCOLLO CANTIERI

 

 

 

IMPRESE DI PULIZIA

 

 EMERGENZA CORONAVIRUS: SANIFICAZIONE AMBIENTI E IMPIANTI AERAULICI

La Regione Abruzzo ha emesso due ordinanze sul tema della Sanificazione degli Impianti Aeraulici, la prima, Ordinanza n.42 del 20/04/2020 -da scaricare QUI), con indicazione dei Responsabili, dei Tempi e delle Modalità, e la seconda, (Ordinanza n.52 del 30/04/2020 - da scaricare QUI) con chiarimenti al punto 9 dell'ordinanza sul termine "sanificazione", soggetti coinvolti, tempi, modalità e responsabilità che riportiamo a seguire:

"........9. che le disposizioni dei punti 2 e 3 dell’Ordinanza n. 42 del 20 aprile 2020 s’intendono chiarite nel modo seguente:
a) per sanificazione s’intende esclusivamente l’attività di pulizia, lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o sostituzione, da azionare, quali tipologie lavorative, in relazione allo stato di manutenzione e conservazione dell’impianto, su valutazioni del responsabile dello stesso, anche per tramite professionisti e/o imprese;
b) la sanificazione intesa come sopra, può inquadrarsi nel ciclo di manutenzione già programmata dell’impianto e rientrare nella pianificazione temporale già prevista (anche già eseguita) e pertanto le necessità di ripeterla ai fini dell’ordinanza è lasciata a valutazioni del responsabile dell’impianto, anche per tramite di professionisti o aziende;
c) laddove il condizionamento dell'aria avviene per mezzo di dispositivi ordinari nel senso del comunemente diffusi anche in ambiente domestico (quelli che ad esempio hanno una unità esterna ed interna – split) l'eventualità del ricorso a professionalità esterne può essere, a scelta del responsabile dell’impianto, anche non considerata in quanto le operazioni di sanificazione, come descritte al punto a), possono essere eseguite con evidente semplicità operativa.
d) Il documento di sanificazione (come descritta al comma a) può essere rilasciato dal responsabile dell’impianto anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/00;
e) Il chiarimento di cui al punto b) determina la facoltà in capo al responsabile dell’impianto e sulla base di proprie valutazioni delle condizioni dello stesso, di riferire la cadenza periodica della sanificazione (come descritta al punto a) alla cadenza temporale della manutenzione programmata procrastinando in un tempo più lungo la ripetizione mensile."

Per una ulteriore chiarezza riteniamo utile citare anche il provvedimento del Ministero della Salute ed i Protocolli condivisi delle Parti Sociali, cui fanno riferimento le ordinanze regionali per un quadro completo ed esautivo del comportamento da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

L’adempimento è da considerare obbligatorio solo in caso di presenza di un caso conclamato di positività al virus Covid-19 all’interno dell’azienda.  Il Ministero della Salute, tramite la Circolare 5443 del 22.02.2020 (SCARICABILE QUI), ha stabilito le regole per effettuare la decontaminazione dei locali dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19. Tali operazioni devono essere eseguite: da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento rilasceranno apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento e nel rispetto dei protocolli.

 

Le regole sono invece diverse per le attività che non siano state interessate da casi di Covid-19, cui si applica il Protocollo d’intesa del 14.03.2020 “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato il 24/04/2020 (SCARICABILE QUI). Il Protocollo prevede una serie di provvedimenti straordinari che le imprese devono adottare e nello specifico al punto 4, prevede che l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. La sanificazione può essere eseguita sia da un’impresa specializzata, che possa certificare l’intervento, ma anche in autonomia dall’azienda stessa, seguendo le procedure indicate dalla Circolare del Ministero della Salute, con prodotti specifici e soluzioni a base alcolica o candeggina, mantenendo un registro degli interventi effettuati (esempio scaricabile qui). Lo stesso registro, opportunamente adattato può essere utilizzato all'interno dell'azienda dal personale che provvede ad effettuare una pulizia giornaliera sulle postazioni e gli strumenti di lavoro. 

CONFARTIGIANATO IMPRESE AVEZZANO si è attivata, con il supporto di CONFARTIGIANATO, per fornire informazioni precise e di dettaglio per consentire agli operatori del settore di agire nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e protezione e di adeguata competenza professionale.

Pubblichiamo QUI, la circolare di CONFARTIGIANATO inviata alle Imprese di Pulizia, abilitate alla Sanificazione, poichè riporta importanti precisazioni al riguardo.

Confartigianato Imprese Avezzano mette a disposizione delle Imprese Associate le informazioni di carattere fiscale ed un apposito registro delle operazioni effettuate in fase di sanificazione degli ambienti (vedi esempio sopra). Contattate i nostri uffici ai numeri sotto riportati.

E' possibile scaricare inoltre i seguenti documenti tecnici per una corretta applicazione delle procedure in tema di salute e sicurezza in emergenza covid_19:  
 
 
 
 
Vi informiamo inoltre che,Il VIDEOFORUM DI APPROFONDIMENTO SULLA SANIFICAZINE DEGLI IMPIANTI AERAULICI SVOLTO il giorno 05/05/2020 alle ore 17.30 sulla piattaforma Zoom è stato registrato.   Vi saranno fornite a breve le indicazioni per accedere alla registrazione e ai materiali didattici.

 

 
20/04/2020 - REGIONE ABRUZZO - Ordinanza n. 42 del 20/04/2020 - Sanificazione Impianti Aeraulici  

La Regione Abruzzo ha emesso l'Ordinanza n.42 del 20/04/2020, (da scaricare QUI), relativa alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti pubblici e privati aperti al pubblico, nei luoghi di lavoro ed in genere nei luoghi soggetti all’accesso di persone dall’esterno.

In base all'Ordinanza il responsabile dell’impianto deve provvedere, anche per mezzo di professionisti e imprese a quanto segue:
 
- alla sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;
 
- all’effettuazione di valutazioni tecniche finalizzate a determinare la necessità di sanificare gli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti provvedendo, entro i successivi 15 giorni dall’esito delle suddette valutazioni qualora se ne rilevi la necessità, ad eseguire/far eseguire le opportune operazioni di sanificazione;
 
- alla eliminazione totale del ricircolo dell’aria, ove possibile in relazione alla tipologia dell’impianto;
 
- a ripetere le operazioni di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;
 
Per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative non sono sospese, le misure devono essere attuate entro 15 giorni dall’adozione della presente ordinanza; per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative, allo stato, sono sospese, le misure dovranno essere adottate prima della loro riapertura;
 
 
Per le operazioni di cui sopra gli operatori qualificati devono rilasciare un documento di sanificazione ove riportare il lavoro svolto, l’effettuata eventuale chiusura del ricircolo, le operazioni di sanificazione e le metodologie utilizzate.  Questo ultimo capoverso richiede un ulteriore approfondimento per la categoria dei manutentori, diversa da quella delle imprese di pulizia, che se opportunamente qualificate, sarebbero le sole autorizzate, per la normativa sull'esercizio della professione, ad effettuare operazioni di "sanificazione". A tal proposito abbiamo richiesto un chiarimento agli organi preposti al fine di fornirvi un documento utile ad operare in sicurezza e regolarità, che tempestivamente vi sarà trasmesso appena ricevuto.
 
Non da ultimo come importanza, ricordiamo l’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), per il quale attendiamo comunque ancora le procedure attuative, che riconosce un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: “Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto,per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020”
 
 
 

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