CORONAVIRUS - DECRETO MISE CON NUOVO ELENCO ATTIVITA' APERTE E SPECIFICHE MINISTERO INTERNO

venerdì 27 marzo 2020

CORONAVIRUS – Nel Decreto del Mise il nuovo elenco delle imprese che possono rimanere aperte.
 
Il Governo ha modificato e ristretto, rispetto al Dpcm del 22 marzo, la lista delle imprese che possono proseguire l’attività fino al 3 aprile. Il nuovo elenco è contenuto in un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico adottato ieri. Nell’allegato al Decreto sono state apportate modifiche sia inserendo Codici Ateco che non erano previsti, consentendo quindi alcune attività, sia specificando Codici Ateco di macro settori il cui Codice Macro era ricompreso nell’Allegato del DPCM del 22 marzo, sia eliminando Codici Ateco di settori non considerati essenziali.
Le imprese le cui attività sono sospese fino al 3 aprile per effetto del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza
Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile.
 
 

Al Decreto del MISE si aggiunge la Circolare del MINISTERO DELL'INTERNO sulle limitazioni per gli esercizi commerciali

 “………Non ci sono più differenziazioni circa le limitazioni, nei giorni prefestivi e festivi, per le medie e grandi strutture di vendita, nonché per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.

Tali strutture ed esercizi, come le altre attività commerciali, possono rimanere aperti in tutti i giorni della settimana, ma comunque sempre limitatamente alla vendita dei prodotti di cui all'allegato 1 al d.P.C.M. 11 marzo 2020, per come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del d.P.C.M. 22 marzo 2020, ai sensi del quale "è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Nei mercati, sia all'aperto sia coperti, - precisa ancora la circolare - può essere svolta unicamente l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, sempre ai sensi del citato d.P.C.M. 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo. Nel permanere il generale divieto di ogni forma di assembramento resta altresì ferma, in tutti i casi sopra indicati, la necessità che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione degli accessi e degli orari di apertura.” VAI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

 

 
In allegato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico